Polizza assicurativa condominio: una breve guida

La Polizza Assicurativa Condominio, o Polizza Assicurativa Condominiale, è un’Assicurazione Civile Fabbricati che interviene in favore del Condominio assicurato al fine di indennizzarlo dei danni subiti da Condomini o da terzi determinati da parti comuni dell’edificio Condominiale. Si pensi, limitandoci al caso più “classico”, al fatto che un pezzo di intonaco si stacchi dal muro del condominio finendo con il colpire un passante.

Ad ogni modo, la Polizza Assicurativa Condominiale può essere facilmente personalizzata, fino a includere anche degli indennizzi nel caso in cui si determinino dei danni alle parti comuni o alle proprietà esclusive di un Condomino, dimostrandosi così particolarmente efficace per potersi declinare sulla base delle singole esigenze della proprietà condominiale.
 

È obbligatoria?

Il codice civile non stabilisce l’obbligatorietà della Polizza Assicurativa Condominiale, né prevede delle maggioranze necessarie per la deliberazione che autorizzi l’amministratore e stipularla. Ad ogni modo, il regolamento condominiale potrebbe prevederla, rendendola così sostanzialmente obbligatoria per quello specifico condominio.
 

Conviene?

Il fatto che l’Assicurazione Condominiale non sia obbligatoria, non significa naturalmente che la Polizza non sia conveniente. Anzi, è lecito affermare che sarebbe necessario che il condominio se ne munisca, al fine di potersi assicurare una buona tutela contro una vasta gamma di ipotesi che potrebbero derivare dal normale utilizzo dell’edificio, o semplicemente da accidenti.
 

Come si stipula?

Anche se il codice non sancisce nulla circa la stipula della Polizza Assicurativa, la Cassazione ha più volte chiarito che la Competenza è Assembleare, ossia che il mandatario non abbia potere di firma senza una preventiva Assicurazione.

Dunque, l’amministratore non è legittimato a concludere il contratto di Assicurazione del fabbricato se prima non ha ricevuto l’autorizzazione da una delibera dell’assemblea dei partecipanti alla comunione.

Per quanto poi concerne le Maggioranze necessarie, la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che la deliberazione con la quale si autorizza la stipula deve essere approvata con la maggioranza ex art. 1136 c.c., commi 2 e 4, ovvero, la stessa maggioranza sia in prima che in seconda convocazione.

È poi utile ricordare che se è vero che l’amministratore non ha autonomi poteri decisionali in merito alla scelta di stipulare una Polizza Assicurativa Condominiale, ne ha comunque di esecutivi in relazione ad essa, considerato che spetterà a lui stipulare il contratto con la Compagnia prescelta dall’assemblea, ed eseguire il contratto, ad esempio proponendo la denuncia di sinistro.
 

Chi paga?

Ma come devono essere ripartite le spese sul costo della Polizza?

Ebbene, non vi sono grandi dubbi  sul fatto che i costi della Polizza debbano essere considerati come costi per la prestazione di un servizio nell’interesse comune, e che come tali, salvo diversa convenzione, debbano essere ripartiti tra tutti i Condomini sulla base dei millesimi di proprietà.

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